L’amministratore di fatto è definito dalla legge italiana come colui che esercita in modo autonomo, stabile e sistematico i poteri tipici della gestione aziendale, ma senza un’investitura ufficiale.
In pratica, pur non essendo formalmente investito di un incarico, dirige e gestisce in modo continuativo e significativo le attività di un’azienda.
Sebbene priva di legittimazione formale, anche sotto il profilo penale questa posizione comporta responsabilità analoghe – e in alcuni casi proprio identiche – a quelle dell’amministratore di diritto.
Spesso dietro questa figura si celano soci di maggioranza, imprenditori o consulenti che, evitando la nomina formale, assumono di fatto il controllo della società, esponendosi però a rischi giuridici rilevanti.
Secondo l’articolo 27 della nostra Costituzione, la responsabilità penale è personale; tuttavia, ciò non impedisce che chi agisce di fatto possa essere perseguito penalmente.
Assumendo una posizione di garanzia, l’amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere penalmente allo stesso modo dell’amministratore di diritto.
Tra i reati tipici imputabili all’amministratore di fatto rientrano:
- bancarotta fraudolenta;
- reati tributari;
- false comunicazioni sociali;
- reati ambientali o connessi alla sicurezza sul lavoro.
La sua responsabilità può derivare da condotte attive o da omissioni, come per esempio la mancata prevenzione di illeciti realizzati da altri.
Se ricopre una posizione gestionale, l’amministratore di fatto ha infatti l’obbligo giuridico di impedire la commissione di reati nella sua sfera di competenza.
Per accertare la responsabilità penale è indispensabile dimostrare il coinvolgimento diretto dell’indagato nella gestione aziendale. Non bastano indizi generici o presunzioni, servono elementi concreti, come per esempio la partecipazione alle decisioni operative, la rappresentanza esterna dell’azienda o la firma su atti rilevanti.
La sentenza della Corte di cassazione Sez. V, n. 27557/2020 ha sottolineato proprio l’importanza di una rigorosa valutazione probatoria, evidenziando che l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede prove inequivocabili.
In ambito fiscale, la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia n. 411/2023 ha escluso la responsabilità personale in assenza di elementi certi sulla gestione effettiva.
Anche se non nominato ufficialmente, chi gestisce di fatto un’azienda non può quindi sottrarsi alla responsabilità penale per i reati legati alla gestione della società.
Per questo è importante che le imprese non si affidino a persone che gestiscono l’attività senza un incarico regolare, perché ciò può portare a problemi legali seri e danneggiare la reputazione dell’azienda.
Avvalersi di consulenza e assistenza in materia di reati societari, fallimentari e fiscali da parte di studi legali con una consolidata esperienza nella difesa e tutela dei soggetti coinvolti in qualità di amministratori di fatto è essenziale per prevenire comportamenti a rischio, valutare correttamente le responsabilità e affrontare eventuali procedimenti penali con una strategia difensiva solida ed efficace.












