Diritto del Lavoro

Il diritto del lavoro è una branca del diritto civile ad alta specializzazione. La disciplina, originaria degli anni ‘70, negli ultimi dieci anni è stata oggetto di numerosi interventi, additivi ed in deroga.

In pratica può essere definito come il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato e che tutelano l’interesse economico e i diritti fondamentali del prestatore di lavoro.

Il suo oggetto specifico, quindi, è la disciplina della relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore, un rapporto che trova la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, il quale prevede un accordo riguardante una prestazione di lavoro e la sua retribuzione.

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Diritto del Lavoro - Roma

diritto del lavoro

 

Il diritto al lavoro è innanzitutto espresso nella nostra Costituzione con vari articoli, tra cui art. 1 (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”) e con l’art. 4 in una duplice connotazione.

Nel primo comma, infatti, identifica il lavoro come un diritto riconosciuto dalla Repubblica a tutti i cittadini, mentre nel secondo comma contempla il dovere del cittadino di adempiere a un lavoro che contribuisca al progresso della società.

Da non dimenticare anche l’art. 35, che “tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, l’art. 36, che riguarda il diritto a una giusta retribuzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”) e l’art. 37, che, a parità di lavoro, afferma la parità di diritti e retribuzione delle donne rispetto agli uomini (“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”).

Le fonti che regolano il diritto del lavoro sono:

  • nazionali o legislative (contenute oltre che nella Costituzione anche nel Codice Civile dall’art. 2060 all’art. 2246, nello Statuto dei lavoratori e in vari decreti);
  • internazionali o sovranazionali (come per esempio i trattati dell’Unione Europea e le convenzioni dell’O.I.L. – Organizzazione Internazionale del Lavoro);
  • contrattuali e sindacali (le regole presenti nel contratto individuale stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, e nei contratti collettivi, stipulati tra una categoria di datori di lavoro e una categoria di lavoratori).

 

Il diritto del lavoro nasce in tempi relativamente recenti come mediazione di problematiche sociali sorte con l’avvento della rivoluzione industriale.

Risale al 1970 l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, che ha innovato notevolmente la prima fonte del diritto del lavoro, costituita dal Codice Civile.

Con esso sono stati ridotti i poteri del datore di lavoro, si è dato più sostegno ai sindacati e si è ridefinito il nuovo processo del lavoro. A partire dagli anni Novanta, poi, si sono introdotte nuove figure e tipi di contratto, fino ad arrivare, con molte modifiche, arricchimenti e cambiamenti (per esempio la legge Biagi del 2003, espressione della privatizzazione del diritto del lavoro e della liberalizzazione del mercato del lavoro privato) agli ultimi dieci-quindici anni, caratterizzati da numerosi interventi, additivi e in deroga, tra cui è da menzionare la legge Fornero del 2012, il Jobs Act del 2015 (che ha disegnato una serie di rapporti di lavoro flessibili) e il Decreto Dignità del 2018, che ha apportato alcune modifiche in fatto di lavoro a tempo determinato, somministrazione e licenziamenti.

Le norme che regolano il diritto del lavoro correggono la situazione di disparità tra le due parti, attenuando gli effetti che toccano la libertà, la dignità e la sicurezza umana del contraente più debole, ovvero il lavoratore. Dal punto di vista giuridico, datore di lavoro e lavoratore, infatti, operano sullo stesso piano (l’art. 3 della nostra Costituzione introduce difatti il principio di uguaglianza sostanziale, ovvero quel principio in base al quale la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli economici e sociali), ma dal punto di vista economico il lavoratore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro.

Esso, quindi, è il contraente più debole. Il diritto del lavoro ha dunque una funzione di tutela e di garanzia del prestatore di lavoro e presenta una normativa prevalentemente inderogabile. Il diritto del lavoro si distingue in:

 

  • diritto del lavoro in senso stretto o diritto privato del lavoro (riguarda la definizione del contratto, i ruoli e il rapporto di lavoro);
  • diritto sindacale (riguarda le contrattazioni collettive e disciplina le associazioni professionali, i rapporti sindacali, lo sciopero, ecc.);
  • legislazione sociale o diritto pubblico del lavoro (comprende le norme che regolano i rapporti tra Stato, datori e prestatori di lavoro, in merito a previdenza e assistenza sociale.

 

Nel rapporto di lavoro, datore di lavoro e lavoratore sono contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo, in quanto entrambi hanno diritti e obblighi. I doveri del lavoratore sono la diligenza, l’obbedienza e la fedeltà. I suoi diritti riguardano la libertà di opinione, il diritto alla salute, il diritto alla retribuzione, il diritto alla privacy, la libertà di svolgere attività sindacale, il diritto di sciopero.

Il datore di lavoro, di contro, ha il dovere di pagare al lavoratore la retribuzione pattuita e il trattamento di fine rapporto, rispettare le ore di lavoro fissate, concedere le ferie, rispettare le assicurazioni di legge.

La materia lavoro, più delle altre, presenta vincoli pregiudiziali e possibilità di risoluzione alternative al contezioso.

Per le aziende, la valutazione dei rischi è strategica per limitare i costi. Il lavoratore, invece, difficilmente potrà affrontare le lungaggini di un procedimento.

Per queste ragioni lo Studio legale Buggea & Melendez di Roma si pregia di una grande flessibilità nella Alternative Dispute Resolution e nella prevenzione. 
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