Diritto Penale

Diritto Penale spiegato da Buggea & Melendez

Lo Studio legale Buggea & Melendez offre servizi di consulenza legale e di assistenza in udienza in tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.

Lo Studio legale Buggea & Melendez di Roma ha una vasta esperienza, maturata in anni di difese e compliance aziendali.

L’assistito potrà ricevere supporto durante tutto l’iter processuale, dal suo inizio con una denuncia-querela o con la notifica di un avviso di garanzia.

Data l’estrema importanza degli interessi in gioco – primo fra tutti, la libertà personale dell’assistito – la tutela offerta è anche stragiudiziale e preventiva

Disponendo di una struttura con competenze specifiche ed integrate nelle principali aree del diritto penale giudiziale, lo studio legale Buggea & Melendez fornisce assistenza nei seguenti settori:

  • Reati Contro la Persona e il Patrimonio
  • Reati societari e di bancarotta
  • Reati tributari
  • Colpa Medica
  • Diritto penale assicurativo
  • Diritto penale di famiglia
  • Stalking
  • Reati informatici
  • Risarcimento per errore giudiziario
  • Indennizzo per Ingiusta Detenzione
  • Responsabilità degli Enti per i reati degli amministratori e dei dipendenti ai sensi del D.Lgs.231/01
Avvocato penalista a Roma Alberto Buggea

FAQ | Diritto Penale
Le domande più frequenti dei nostri assistiti

Il diritto penale è una parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, il diritto penale riguarda le norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali che individuano le cc.dd. fattispecie di reato e le relative sanzioni penali previste per reprimerle e prevenirle. Le sanzioni penali, detentive o pecuniarie, o le misure di sicurezza sono applicate alla fine del procedimento penale
Nel codice penale, sono comprese tutte quelle condotte che lo Stato – inteso come emanazione della volontà popolare in un determinato periodo storico – ritiene così lesive, non solamente dell’interesse della parte offesa, ma dell’intera struttura sociale da dover essere punite e non solamente regolate.
Usualmente si prende ad esempio la rapina. L’utilizzo della violenza al fine di appropriarsi di un bene altrui è percepita come una violazione così atavica del patto sociale che il ravvedimento del reo (la riconsegna del bene sottratto) non estingue la punizione. Il colpevole dovrà comunque essere sottoposto alla pena a fini rieducativi.
Quando la notizia di un reato perviene, quindi, all’attenzione dello Stato si genera l’obbligo da parte dello Stato di punire la trasgressione.
La pretesa punitiva di uno Stato di diritto, purtuttavia, non può esplicarsi direttamente nell’esecuzione della pena, come può succedere in uno stato dittatoriale.
È necessario applicare dei protocolli per essere certi che sia stato commesso un reato, che l’indagato sia colpevole e che l’eventuale pena sia congrua alla lesione dell’interesse statale.
Quest’insieme di protocolli atti alla corretta irrogazione della pena vanno a formare il codice penale e di procedura penale.
Tramite l’applicazione della legge il Pubblico Ministero dovrà dimostrare ad un Giudice terzo predeterminato dalla legge ed imparziale l’avvenuto reato, la colpevolezza di un soggetto e la corretta misura della pena da irrogare.
Seppure si ritenga che l’obbligo del PM non sia quello di accusare ma di ricercare la verità, tale aspirazione spesso viene frustata dalle comuni passioni umane.
È necessario che a difesa del cittadino si schieri un avvocato penalista, ovvero un tecnico, un difensore di fiducia che, esperto della materia, vigili sulla corretta applicazione della legge nell’unico interesse dell’indagato/imputato.

La querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.)
Il termine decorre dalla data di conoscenza del fatto da parte della persona offesa.
In alcuni casi, tassativamente determinati dalla legge, si prevede un termine più ampio. Per i reati di stalking (Art. 612-bis c.p.), di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e di atti sessuali con minorenne (art. 609-quarter c.p.), il codice penale prevede un termine per la proposizione della querela di sei mesi.

La denuncia è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato. Ai privati cittadini è concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente o per iscritto (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d’ufficio, cioè senza che la persona offesa dal reato chieda personalmente la punizione dell’autore del reato stesso.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, ovvero quelli c.d. procedibili a querela di parte, la legge richiede una ulteriore condizione di procedibilità che consiste nella cosiddetta querela. Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato e che venga punito l’autore dello stesso (artt. 336 e ss. c.p.p.), la c.d. istanza di punizione. Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell’autorità che la riceve), e può essere anche rimessa o rinunciata, se non è stata ancora presentata.

E’ possibile richiedere alla Procura della Repubblica, presso cui è stata presentata la denuncia-querela, la comunicazione di eventuali procedimenti penali pendenti ove il querelante è persona offesa dal reato.

Essere persona offesa dal reato significa aver subìto una lesione dei propri diritti a causa di una condotta che costituisce reato. Il danneggiato civilmente dal reato, invece, è colui che subisce un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale, ma comunque economicamente apprezzabile, come conseguenza della commissione del reato.

Se si è persona offesa dal reato o danneggiato dal reato, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato, si hanno due possibilità alternative:
1) la prima è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale.
2) la seconda possibilità consiste nell’instaurare un procedimento civile per responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) avanti al Tribunale civile.

E’ possibile venire a conoscenza della pendenza di un procedimento penale a proprio carico in diversi modi. Uno di questi, qualora si sospetta di essere indagati o qualora serva un’attestazione per motivi di lavoro e/o studio, è quello di richiedere alla Procura della Repubblica di conoscere l’eventuale iscrizione della notizia di reato a proprio carico. Solitamente l’attestazione ex art. 335 c.p.p. viene richiesta dal proprio difensore di fiducia. Tuttavia non tutte le notizie di reato sono suscettibili di comunicazione.

L’elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. è l’atto con il quale la persona indagata o l’imputato indica all’autorità giudiziaria il luogo in cui intende ricevere le notifiche del procedimento penale.
L’elezione di domicilio, più di frequente, viene effettuata nel corso delle indagini preliminari, con l’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) quando viene richiesta la presenza dell’indagato per il compimento di uno specifico atto o contestualmente alla notifica del primo atto del procedimento penale.

Se la persona ha sporto denuncia-querela e ha dichiarato di voler essere avvisato . in caso di formulazione di richiesta di archiviazione da parte del P.M., riceverà l’avviso di deposito della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., qualora la notizia di reato sia infondata o non vi sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio.
La persona offesa potrà a questo punto entro venti giorni presentare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, indicando gli elementi di investigazione suppletiva e gli elementi di prova, eventualmente non raccolti o non opportunamente valutati dal P.M.
Il termine è fissato in venti giorni, ma vi sono previsti termini più ampi per i reati commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo.
A decidere sulla opposizione sarà il G.I.P., ovvero il Giudice per le indagini preliminari.

E’ un avviso con il quale l’indagato viene informato che le indagini preliminari a proprio carico sono state concluse e che il fascicolo contenente gli atti di indagine è a disposizione dell’indagato e del suo difensore.
L’avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve essere notificato obbligatoriamente all’indagato e al proprio difensore di fiducia o, in assenza di quest’ultimo, ad un difensore d’ufficio appositamente nominato.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, inoltre, costituisce il primo atto di interlocuzione difensiva con il Pubblico Ministero, in quanto entro venti giorni dalla notifica si possono produrre memorie e/o documenti e presentare richiesta di interrogatorio.

Si acquista la qualità di indagato nel momento in cui una persona è iscritta nel “Registro delle notizie di reato” (art. 335 c.p.p.)
Si diventa imputati quando nei propri confronti viene emessa la richiesta di rinvio a giudizio, oppure di giudizio immediato o di decreto penale di condanna, di decreto di citazione diretta a giudizio, di decreto di applicazione della pena, ovvero il decreto di giudizio direttissimo (art. 60 c.p.p.)

buggea e melendez

Se hai necessità di un avvocato a Roma e di assistenza e consulenza legale puoi rivolgerti allo studio legale Buggea & Melendez, nel rione Ludovisi a Roma Nord che ti seguirà con professionalità e competenza

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