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Licenziato per aver abbandonato il gruppo di whatsapp dell’ufficio

Licenziato per aver abbandonato il gruppo di whatsapp dell’ufficio

È abitudine ormai diffusa negli uffici creare un gruppo di messaggistica istantanea. Nell’epoca dell’informazione anche le aziende devono adattarsi e rendere più fluide e immediate le comunicazioni.

Ma è obbligatorio partecipare e rimanere in queste chat di gruppo?

La domanda diviene legittima da quando in Spagna un lavoratore è stato licenziato per aver abbandonato la chat dell’ufficio. L’azienda ha spiegato che tramite questo strumento venivano condivise importanti informazioni sull’organizzazione aziendale ed era divenuta sostanzialmente un mezzo di espressione del potere direttivo del datore di lavoro.

E purtuttavia all’avvocato che si occupa di diritto del lavoro non possono sfuggire alcune circostanze.

In questi anni di pandemia in cui l’Italia ha riscoperto lo smart-working e le riunioni on-line è stato coniato il termine “diritto alla disconnessione”.
In breve il lavoratore ha il diritto a non essere costantemente reperibile e di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che tale condotta possa ripercuotersi sulla valutazione della prestazione lavorativa.

Il diritto alla disconnessione è un corollario del diritto al riposo del lavoratore ai sensi dell’art. 36 della costituzione  che trova applicazione nell’ordinamento Italiano tramite le previsioni di cui al D.Lgs. 66/2003

Ai sensi della normativa citata la durata media dell’orario di lavoro non può superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore settimanali (comprensive di straordinari). Parimenti il lavoratore ha diritto a:
– una pausa ogni sei ore di lavoro;
– 11 ore di riposo ogni 24 ore;
– 24 ore di riposo ogni sette giorni.

Superati questi limiti il datore di lavoro potrà incorrere in sanzioni amministrative ed il lavoratore potrebbe rifiutare la prestazione lavorativa oltre a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Le chat di lavoro

Opposto alla cogente disciplina a tutela del diritto al riposo del lavoratore si trova il diritto del datore di lavoro ad indirizzare la propria azienda e quindi decidere quali siano i mezzi di comunicazione e di inoltro delle direttive datoriali.

Il contemperamento di questi due interessi contrapposti non potrà risolversi nella prepotente prevalsa di uno rispetto all’altro ma si dovrà arrivare ad un’armonica fusione fra i due.

L’avvocato del lavoro che sarà interessato della questione potrà suggerire al datore di lavoro di implementare il proprio regolamento aziendale in modo da inserire la chat di gruppo fra gli strumenti di lavoro e disciplinarne l’utilizzo.

In questo senso dovrà essere riconosciuto il diritto alla disconnessione dei dipendenti, dovrà essere rispettato il periodo di riposo di tutti e soprattutto dovrà essere sanzionato o quantomeno omesso ogni abuso.
Parallelamente il datore di lavoro dovrà assicurarsi che tutti i partecipanti siano a conoscenza delle politiche aziendali in merito e delle modalità di utilizzo del mezzo.

Infine, non può omettersi una considerazione circa il trattamento dei dati personali e sensibili veicolati tramite la chat di gruppo. La gestione ed il trattamento degli stessi dovrà essere oggetto di apposito studio e previsione nel modello privacy della società.

Posso uscire dalla chat di lavoro?!

Dopo questa breve rassegna della disciplina e degli obblighi incombenti sul datore di lavoro l’avvocato dovrà rispondere a questa domanda.
La risposta non potrà essere univoca.

La chat di gruppo è costituita legittimamente se:
– viene tutelato il diritto alla disconnessione;
– vengono rispettati gli orari di pausa ed i giorni di ferie;
– si fa menzione della chat di gruppo nel regolamento aziendale che ne prevede i modi di utilizzo e sanziona gli abusi;
– la privacy policy della società regola il trattamento dei dati sensibili relativamente alla chat;

Al ricorrere di questi requisiti la chat di gruppo diviene strumento di lavoro e pertanto non si potrà abbandonare e dovrà essere utilizzata anche dai dipendenti.
Diversamente la chat di gruppo diviene strumento illegittimo di controllo e direzione.
La valutazione dei requisiti di legittima della chat di gruppo dovrà essere operata da un esperto.

Se hai dei dubbi contatta lo studio per una consulenza.

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