Il semplice fatto di non fare ciò che chiedono le forze dell’ordine non sempre implica la realizzazione del reato.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è un reato contro la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 337 c.p. In questo commento vedremo come si consuma il reato, in quanto il semplice fatto di non fare ciò che chiedono le forze dell’ordine non sempre implica la realizzazione del reato
La norma prevede che “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Scopo della norma è tutelare la libertà d’azione del pubblico ufficiale da forme illecite di coazione fisica o morale finalizzate a impedirne il pieno esercizio.
Stando alla lettera dell’articolo, pertanto, il semplice fatto di non fare ciò che chiedono le forze dell’ordine non implica la realizzazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Quando scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è necessario:
• la violenza o la minaccia che devono essere contemporanee;
• opporsi ad un soggetto qualificato mentre quest’ultimo sta compiendo una attività propria della funzione che esercita, ovvero che l’attività sia già iniziata;
Pertanto, perché il delitto sia configurabile è indispensabile che la condotta violenta o minacciosa, omissiva o commissiva, sia idonea ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di p.s. sta compiendo.
I concetti di minaccia e violenza
La minaccia penalmente rilevante, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 337 c.p. (e, delle altre norme del codice penale che fanno riferimento ad essa), consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro.
Nessuna problematica interpretativa si pone con riguardo al concetto di violenza, consistendo nell’esercizio di una energia fisica nei confronti di un altro soggetto.
La resistenza attiva e passiva a pubblico ufficiale
Per la realizzazione del reato è richiesta una resistenza attiva. Deve trattarsi di una violenza fisica (anche un semplice spintone) o di una minaccia fisica o verbale. Diversamente, se si proferiscono insulti mentre il pubblico ufficiale sta compiendo l’atto saremo in presenza del diverso reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Pensiamo ad esempio al caso molto frequente di litigio con il vigile urbano che ci sta elevando una multa. Qualora, un soggetto provveda ad insultare il vigile mentre questi sta scrivendo il verbale di contravvenzione saremo in presenza del reato di oltraggio. Invece, qualora un soggetto spintoni il vigile o gli strappi di mano il verbale al fine di imperdirgli di farci la multa, potremo essere incriminati per resistenza a pubblico ufficiale.
Se nessun dubbio si pone per la resistenza attiva, più problematico è il concetto di resistenza passiva.
In linea generale, possiamo dire che non esiste la resistenza passiva a pubblico ufficiale. Si pensi ad esempio alla condotta di colui che si distenda sul cofano di un’autovettura di servizio o il caso in cui un soggetto si sdrai per terra o si aggrappi a qualunque cosa per non essere prelevato, o a colui che si rifiuti di sottoscrivere un verbale.
Tuttavia, esiste un caso molto frequente ovvero la realizzazione del reato attraverso la fuga.
La condotta di fuga rientra nel novero di comportamenti di resistenza passiva e, quindi, stando a quello che hai letto finora, potrai pensare che fuggire dall’alt della polizia non costituisca reato.
Non è così, perché occorre fare alcune distinzioni.
Nessun reato di resistenza a pubblico ufficiale si realizza quando un soggetto che percorre una strada a piedi, alla vista degli agenti della polizia, si dà alla fuga, perché in questo caso non si pone in essere né una violenza né una minaccia.
Diverso è invece il caso di chi si trova alla guida in auto, moto, bici, o di qualunque mezzo che sia diverso dalle proprie gambe.
La giurisprudenza più recente, infatti, ritiene integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso di fuga in auto o in moto, quando si pongono in essere manovre pericolose che siano idonee ad ostacolare l’inseguimento del pubblico ufficiale: “In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada” (Cass. Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019).
Pertanto, il semplice fatto di non fare ciò che chiedono le forze dell’ordine non implica la realizzazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
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