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revenge porn diffamazione sessuale

Revenge Porn

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Il “revenge porn”, definito anche come pornografia non consensuale ed anche abuso sessuale tramite immagini, consiste nella diffusione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso.

L’uso diffuso di social network come facebook, instagram, whathsapp, snapchat e telegram ha cambiato la comunicazione tra persone. In questo contesto, emergono fenomeni quali il sexting in cui una coppia sceglie di scambiarsi foto, video e messaggi sessualmente espliciti.  In taluni casi, la diffusione, o anche solo ricevere contenuti sessualmente espliciti, può diventare reato.

Il contenuto pornografico viene di solito linkato sulle pagine social della vittima, oppure caricato su siti web o create delle pagine apposite, spesso incoraggiando chi visualizza a condividere, scaricare e commentare. Succede anche che il contenuto sia inviato a familiari, amici e colleghi della persona offesa al fine di accrescerne il discredito sociale e può generare ulteriori condotte illecite quali ingiurie, minacce, stalking, estorsione sino all’omicidio, come dimostrano ben noti e tristi casi di cronaca.

Da una prospettiva più generale ci si trova di fronte ad una forma avanzata di cyber-bullisimo, caratterizzata dalla pubblicazione di materiale sessualmente esplicito che ritrae la vittima in situazioni private e/o intime.

 I video o le immagini entrano nella disponibilità del soggetto attivo tramite:
Il cosiddetto «sexting»;
• La ripresa delle immagini intime durante un rapporto sessuale con il consenso della vittima;
• L’hacking dello spazio cloud della vittima (icloud, gmail, ecc..) Ovvero del dispositivo (smartphone, notebook, smartpad) anche con la consegna spontanea del dispositivo (es. Invio di un pc o di un telefono in assistenza).

Seppure, quindi, c’è stato l’iniziale consenso della vittima a farsi ritrarre; nella fattispecie criminale ciò che rileva è l’assenza di autorizzazione alla diffusione delle immagini.

La diffusione delle immagini sessualmente esplicite può avvenire per vendetta, ipotesi classica di “revenge porn”, o per “gioco” senza considerare che tale condotta costituisce reato. Si pensi ad esempio al partner che diffonde contenuti intimi dopo la fine della relazione o un partner occasionale che diffonde immagini o video tra amici o compagni di classe, all’insaputa della vittima.

Il codice penale

Con l’approvazione del c.D. Codice rosso (l. N. 69/2019) È stato introdotto l’art. 612-Ter c.P. Che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 A 15.000 Euro. Gli elementi del nuovo reato di diffusione illecita sono l’assenza del consenso della vittima e il fatto che il contenuto sia di natura intima o sessualmente esplicito.

Esiste, poi, l’aggravante della relazione affettiva, se ancora in corso o se ormai finita, e quindi la pena risulterà più severa se i fatti sono commessi da un ex partner che decide di diffondere il materiale intimo al termine della relazione. Il codice penale, tuttavia, non punisce solo chi ha realizzato o sottratto i contenuti sessualmente espliciti, ma anche i c.D. Meri “ricettori” o “secondi distributori”, ovvero chi riceve sulla propria mail o chat sul telefono questi contenuti e li diffonde a sua volta.

Con l’introduzione del reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, il legislatore ha voluto tutelare le vittime dai danni psicologici, reputazionali ed anche economici che sempre ad esso si accompagnano. La recente cronaca, infatti, dimostra che molto spesso i soggetti passivi, oltre a subire gravi danni alla propria salute psicofisica, hanno avuto pesanti risvolti lavorativi (licenziamento) o estremi (suicidio). Il delitto è punito a querela della persona offesa e il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Se sei vittima del reato di diffusione illegale sui social di immagini o video sessualmente espliciti – pornografia non consensuale, rivolgiti subito ad un avvocato esperto in diritto penale a roma per tutelare i tuoi diritti. 

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