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Decreto Legislativo 231/2001 e illeciti amministrativi

Decreto Legislativo 231/2001 e illeciti amministrativi

Gli illeciti amministrativi commessi da persone fisiche a interesse o vantaggio di un ente (azienda, società….ecc.).

A venti anni dall’introduzione del Decreto legislativo 231/2001, in questo commento tratteremo i concetti essenziali del sistema della responsabilità amministrativa dell’ente dipendete da reato.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 è stata introdotta nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità, formalmente amministrativa ma che in sostanza ha una natura penale, in quanto sorge in dipendenza di un fatto di reato e viene accertata all’interno di un processo penale e va ad aggiungersi a quella della persona fisica-autore del reato.

I destinatari della normativa

Le disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, ai sensi dell’art. 1 del decreto, si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Pertanto, saranno soggetti alle norme del decreto:

1) le società e le associazioni fornite di personalità giuridica (tra cui le società di capitali e le società cooperative iscritte nel registro delle imprese);

2) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno come scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001 n. 361;

3) le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica.

I presupposti della responsabilità 231

Come noto, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. In sostanza l’ente deve aver tratto un beneficio (anche non patrimoniale) dalla commissione di un reato da parte:

a) di un soggetto apicale che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), quali ad es. un dipendente.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231

Il Decreto Legislativo 231/2001, all’art. 6, prevede, ai fini dell’esclusione della responsabilità dipendente da reato nei confronti della società, l’adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto di reato, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, al fine di evitare che l’ente subisca le conseguenze di un reato commesso da un proprio dipendente, è consigliabile l’adozione di un modello organizzativo.

L’adozione di un modello 231 è una facoltà rimessa alla società, in quanto non sussiste alcun obbligo. Tuttavia, quando è efficacemente adottato ed attuato, ove ritenuto idoneo, il modello 231 impedisce o quantomeno riduce l’applicazione di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive e di misure cautelari a carico dell’ente.

L’adozione del Modello di Organizzazione dopo la contestazione dell’illecito

Si è detto, che il Modello 231 o MOG deve essere adottato prima della commissione del fatto di reato da parte della persona fisica o prima dell’avvio del procedimento penale a carico dell’ente.

Esiste, in ogni caso, la possibilità di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche dopo l’avvio del procedimento nei confronti dell’Ente.

L’adozione c.d. post-factum del Modello 231 consente di accedere alla riduzione della sanzione pecuniaria e all’esclusione delle sanzioni interdittive.

In particolare, il Decreto Legislativo 231/2001 prevede:

l’art. 12 consente la riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’Ente ha risarcito integralmente il danno, ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; è stato adottato o reso operativo un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi;

l’art. 13 che enuncia i casi nei quali si applicano le sanzioni interdittive, vale a dire: i) il conseguimento di un profitto di rilevante entità; ii) se il reato è stato commesso da soggetti apicali oppure da soggetti sottoposti e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;) in caso di reiterazione degli illeciti;

l’art. 17 esclude l’operatività delle sanzioni pecuniarie allorquando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’Ente ha rispettato le condizioni indicate nell’art. 12 e abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pertanto, l’adozione post factum contente di “alleggerire” la risposta sanzionatoria attraverso la riduzione della sanzione pecuniaria (art.12 D.Lgs. 231/01), l’esclusione delle sanzioni interdittive (art. 17 D.Lgs. 231/01) e la conversione delle sanzioni interdittive in sanzione pecuniaria (art. 78 D.Lgs. 231/01).

Il sistema sanzionatorio

L’Ente che viene dichiarato responsabile per un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa, può essere sanzionato con la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna. Di particolare importanza, per i loro effetti sulla operatività dell’ente, sono le sanzioni interdittive, quali:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Per essere sempre aggiornati sull’argomento, proponiamo di seguire i prossimi articoli sul tema della Responsabilità 231/01.

Alle aziende che invece vogliono valutare l’adozione del modello 231 consigliamo di contattare lo Studio per i servizi di consulenza 231

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