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Spaccio di droga di lieve entità

Spaccio di droga di lieve entità

Lo spaccio di droga, più tecnicamente la cessione di sostanza stupefacente (di qualunque tipo) è considerato dalla legge (D.P.R. 309/1990 T.U. Stupefacenti) un comportamento particolarmente grave ed è punito con pene molto severe, che sono state aumentate nel corso degli anni.

Prima di chiarire cosa si intende per spaccio di lieve entità, che costituisce un reato autonomo e diverso dal reato di cessione di sostanza stupefacente (c.d. spaccio primo coma art. 73 d.p.r. 309/90) è bene analizzare cosa dice la normativa in materia.
Infatti se si detiene sostanza stupefacente in quantità superiore alle soglie previste dalle legge si presume che la stessa sia destinata allo spaccio.

Lo spaccio potrà essere considerato punibile ai sensi del I comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90 o ai sensi del V comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90.
La differenza tra le due disposizioni, come potrai verificare proseguendo la lettura dell’articolo, è molto importante per evitare una condanna ad una pena molto grave che può addirittura aprire le porte del carcere.

L’art. 73 D.P.R. 309/1990 al primo comma prevede la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro per il chiunque che coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo le c.d. droghe pesanti (es. cocaina, eroina, hashish, ecc.)

L’art 73 quinto comma invece stabilisce che quando i fatti sono di lieve entità per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è della reclusione da 6 mesi a 5 anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, o da 18 mesi a 5 anni quando lo spaccio di lieve entità non ha carattere di occasionalità.

Quindi ai sensi del V comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90, lo spaccio è di lieve entità quando il quantitativo ceduto è ridotto e manca un’organizzazione di mezzi e di persone, e dunque lo spaccio può essere ritenuto occasionale e sporadico.

Ecco perché nei casi di spaccio bisogna prestare molta attenzione alla quantità e qualità di sostanza stupefacente e alle c.d. modalità dell’azione che possono valere ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di spaccio di lieve entità.

La differenza tra le due figure di spaccio è importante per le pene tra i due reati: fino a 5 anni nel caso di lieve entità (art. 73, comma 5) e fino a 20 anni di reclusione (art. 73, comma 1).
Il rischio maggiore si ha quindi nel caso in cui il P.M. dovesse contestare il reato previsto dall’art. 73 primo comma.

Quali sono le quantità per lo spaccio di lieve entità?

La legge non definisce i limiti di peso delle sostanze stupefacenti che rientrano nel piccolo spaccio, ma fornisce solo alcune indicazioni generali che consentono di ravvisare il fenomeno della lieve entità, con riguardo ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione compiuta dal pusher, nonché alla qualità e quantità delle sostanze cedute.

Come si può vedere, la legge nulla dice sulla qualità di sostanza stupefacente (es. cocaina, eroina, hashish, marijuana, ecc.) ma fissa il primo elemento di differenza tra lo spaccio di lieve entità e quello più grave nella quantità di droga detenuta.

Infatti quando si parla di spaccio e di qualità o quantità di sostanza stupefacente iniziano a sorgere i primi problemi che nel caso di un processo (ad esempio a carico di un giovane) possono segnare irrimediabilmente l’intero processo e, soprattutto l’intera vita.

Cosa si intende per mezzi, modalità e circostanze dell’azione?

Fatta chiarezza sulla quantità e quantità della sostanza stupefacente, occorre chiarire cosa si intende per mezzi, modalità e circostanze dell’azione ai sensi del V comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90.
Nella prassi ci sono alcuni elementi o indici che rilevano una attività di spaccio: presenza di soldi contanti, di un bilancino di precisione, di più confezioni di dosi e di strumenti adatti a tagliare la droga e a confezionarla in dosi pronte da vendere, una rubrica con numeri di telefono e cifre.

Questi sono gli indici più frequenti che fanno ipotizzare una attività di spaccio professionale e non occasionale ai sensi del primo comma dell’art. 7
In assenza anche solo di alcuni di questi indici potrebbe configurarsi l’ipotesi di lieve entità.

La lieve entità secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Si è detto che la legge non prevede delle soglie di peso per comprendere cosa è spaccio di lieve entità e cosa è lo spaccio grave di cui al primo comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90

Tale lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza che ha fissato con chiarezza le soglie al di sotto delle quali potrebbe ravvisarsi la fattispecie attenuata del piccolo spaccio, posto che l’elemento ponderale non può costituire l’unico elemento per riconoscere o escludere il fatto di lieve entità.

Anche se come abbiamo detto primo, il peso e il tipo della sostanza stupefacente è uno degli elementi che maggiormente incide a ritenere se si tratta di un primo comma o quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

Sul tema della lieve entità l’Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale ha pubblicato uno studio intitolato “Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante. Un’indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022”.

Lo studio ha comportato l’esame di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità, emesse nel triennio 2020-2022, ed ha restituito un quadro molto variegato in ordine ai quantitativi che sono stati ritenuti compatibili con tale fattispecie.
Sulla base di tale verifica è risultato che il limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità dello spaccio è:

    • 150 g per la cocaina;

    • 107,71 g per l’eroina;

    • 246 g per la marijuana;

    • 386,93 g per l’hashish

    Ancora più di recente l’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione tematica intitolata “Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309” nella quale è stata analizzata tutta la giurisprudenza degli ultimi anni sul tema della lieve entità.
    Si tratta di un dato che ha solo una valenza statistica e pertanto deve essere preso in considerazione con molto prudenza in quanto il giudice può valutare anche altre circostanze.

    In questo contesto oltre ai “grammi” di sostanza, il giudice valuta infatti caso per caso tutti gli elementi come, ad esempio, il numero di dosi confezionate, il luogo in cui è avvenuto lo spaccio, la condotta tenuta dallo spacciatore, i mezzi di locomozione che ha utilizzato, i modi di occultamento della droga e le persone che hanno ricevuto le sostanze e rubriche con cifre e numeri di telefono.

    Pertanto, quando si è in presenza di un dato ponderale (quantità) non particolarmente significativo, cioè di un peso che non supera i suddetti limiti, l’illecito penale è pienamente compatibile con un’attività di piccolo spaccio, caratterizzata da una disponibilità economica limitata e introiti ridotti per il pusher, nonché dalla possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione, salvo che non vi siano altri indici presuntivi di una attività di spaccio di tipo professionale o organizzata di tipo non occasionale.

    Nei casi di spaccio è evidente quindi l’importanza della difesa tecnica di un avvocato penalista per lo studio della migliore strategia difensiva possibile considerata la severità delle pene stabilite per lo spaccio, 5 anni o addirittura fino a 20 anni di reclusione.

    Questi sono i motivi per i quali devi rivolgerti ad un Avvocato penalista che conosca la materia e sappia scegliere la giusta strategia processuale.

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