Concordato preventivo
Avvocato per il concordato preventivo nei casi di fallimento aziendale – Roma
Nel caso in cui un’azienda si trovi in crisi economica, soprattutto se i suoi debiti sono suddivisi tra molti creditori, una soluzione per evitare il fallimento può essere quella di avviare una procedura concorsuale, ovvero una procedura guidata dal Tribunale in cui concorrono tutti i creditori con la finalità di ottenere una ristrutturazione dei debiti.
Si tratta del concordato preventivo, uno degli strumenti negoziali di gestione della crisi tramite il quale si può avviare una trattativa preventiva all’apertura della liquidazione giudiziale (ovvero il fallimento), con la quale il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.
Lo scopo è quello di raggiungere un accordo per risanare l’impresa (in questo caso si parla di concordato di continuità, volto a salvaguardare i posti di lavoro e proseguire l’attività) o per la sua liquidazione (si tratta del concordato liquidatorio, con il quale il patrimonio dell’impresa viene liquidato per soddisfare i creditori e l’azienda viene chiusa).
Possono accedere alla procedura gli imprenditori che nei tre anni che precedono il deposito dell’istanza di fallimento, o dall’avvio dell’attività, abbiano avuto superiore a trecentomila euro, abbiano realizzato un ricavo superiore a duecentomila euro e abbiano debiti superiori a cinquecentomila euro.
La domanda di concordato preventivo, redatta con il sostegno di uno studio legale specializzato, viene inoltrata al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa e deve essere corredata da una relazione dettagliata di tutti i dati patrimoniali, economici e finanziari dell’impresa, dall’elenco dei creditori con l’indicazione dei loro crediti e della loro prelazione e una relazione redatta dal professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.
Dopo la presentazione della domanda:
- il Tribunale valuta la documentazione e, nel caso vi siano i requisiti necessari, apre la procedura di concordato preventivo. Nomina un commissario giudiziale, fissa la data per l’adunanza dei creditori e stabilisce i termini per il deposito da parte della parte ricorrente della metà delle spese procedurali o, se deciso dal giudice, almeno il venti per cento di esse;
- i creditori vengono convocati per esprimersi sulla proposta di concordato. Se si raggiunge la maggioranza, il concordato è approvato. In caso contrario, il Tribunale qualora ricorrano i presupposti dichiara il fallimento;
- nel caso in cui la proposta venga accettata e sia ritenuta conforme, il Tribunale approva il concordato con un decreto, il quale deve essere omologato entro sei mesi dalla presentazione della domanda, con possibile unica proroga di sessanta giorni.
La procedura per il concordato preventivo liquidatorio e per quello di continuità segue un iter simile nelle fasi di avvio e approvazione.
In sintesi, nel concordato preventivo liquidatorio la procedura è focalizzata sulla vendita dei beni dell’impresa per soddisfare i creditori, la gestione dell’impresa si riduce e il commissario giudiziale si concentra sulla liquidazione. La procedura per il concordato preventivo di continuità richiede maggior controllo sull’impresa (la quale continua a operare) e il commissario giudiziale ne monitora l’attività per garantire la realizzazione del piano di continuità.
Benché approvato, se il concordato non va a buon fine, la procedura fallimentare potrebbe comunque essere aperta. Ciò si verifica nel caso in cui l’imprenditore non rispetti il piano di risanamento proposto (il concordato in questo caso si definisce risolto), oppure se egli sottrae parte del proprio attivo a danno dei creditori o se il passivo raggiunge livelli non più recuperabili (il concordato è annullato).
Nel caso di sentenza di fallimento, entro trenta giorni dalla sua notifica il debitore può proporre un reclamo con ricorso che va depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello.
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