I diritti reali occupano una posizione centrale nell’ambito del diritto civile, in quanto mettono direttamente in relazione persone e beni.
La proprietà (articolo 832 del Codice civile) è il diritto reale di godimento per eccellenza.
A questo si aggiungono i diritti reali di godimento “minori”:
- superficie (il diritto di costruire su un terreno di proprietà altrui o di mantenere una costruzione già esistente su quel terreno);
- enfiteusi (il diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone al proprietario);
- usufrutto (il diritto di usare una cosa altrui e trarne utilità, con l’obbligo di non alterarne la destinazione economica);
- uso (è una tipologia limitata di usufrutto che consente di usare una cosa altrui e farne propri i frutti, ma limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia);
- abitazione (diritto di abitare una casa altrui, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia);
- servitù prediale (quando un fondo è assoggettato a utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario).
Il termine “reali” sottolinea il loro legame diretto con una cosa (dal latino ius in re = diritto sulla cosa), a differenza dei diritti di credito, i quali invece presuppongono che un soggetto sia tenuto a una prestazione nei confronti di un altro.
Se i diritti di credito sono diritti relativi, cioè vincolano solo soggetti determinati (debitore e creditore), i diritti reali sono invece diritti assoluti, in quanto possono essere fatti valere erga omnes, ovvero nei confronti di tutti.
I diritti reali sono accomunati da determinate caratteristiche:
- immediatezza (il titolare del diritto reale esercita il suo potere sulla cosa senza necessità di intervento altrui);
- assolutezza (il diritto reale può essere fatto valere nei confronti di chiunque);
- tipicità (i diritti reali sono solo quelli riconosciuti in un numero definito dalla legge);
- patrimonialità (il contenuto del bene è valutabile economicamente).
I diritti reali si distinguono in:
- Ius in re propria: è il diritto di proprietà, che rappresenta il diritto reale più ampio, in quanto conferisce al titolare, in modo esclusivo, pieno potere su un bene;
- Ius in re aliena: sono i diritti reali che si esercitano su beni appartenenti ad altri. Sono detti anche diritti reali limitati, poiché conferiscono un potere più ristretto rispetto alla proprietà. Sono caratterizzati anche dalla possibilità di essere estinti per non uso ventennale o per confusione (quando il titolare del diritto reale diventa proprietario del bene).
I diritti reali su cosa altrui si distinguono in:
- diritti reali di godimento: quelli definiti “minori” che abbiamo elencato in precedenza;
- diritti reali di garanzia: pegno (su beni mobili e crediti) e ipoteca (su beni immobili o mobili registrati), che attribuiscono al titolare il potere di far espropriare il bene per soddisfare il proprio credito.













