Capita spesso che un dipendente venga chiamato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede abituale.
In questi casi, secondo il diritto del lavoro, possono verificarsi due situazioni: la trasferta e il distacco.
Sebbene sembrino due situazioni simili, presentano delle differenze giuridiche e implicano tutele diverse per il lavoratore e responsabilità diverse del datore di lavoro.
Conoscere queste differenze aiuta a tutelare i lavoratori e a garantire il corretto esercizio dei poteri aziendali, evitando abusi e contenziosi.
La trasferta
La trasferta consiste nello spostamento temporaneo del lavoratore in un luogo diverso dalla sede di lavoro indicata nel contratto.
Si tratta di una modifica momentanea del luogo di lavoro, con l’obbligo di rientrare nella sede originaria al termine dell’incarico.
Le esigenze aziendali che giustificano la trasferta sono specifiche e temporanee, come può accadere a un operaio che lavora in un cantiere diverso dal solito.
Con la trasferta, il lavoratore rimane sempre sotto la direzione della propria azienda.
Dal punto di vista economico, il lavoratore in trasferta mantiene la stessa retribuzione prevista per la sua sede abituale, ma ha diritto anche a indennità e rimborsi spese a copertura dei disagi legati allo spostamento, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali disciplinano in modo dettagliato le modalità e le condizioni della trasferta e variano a seconda del settore.
Il distacco
Diversamente dalla trasferta, il distacco, regolato dall’articolo 30 del Decreto legislativo 276/2003, prevede che il lavoratore venga messo temporaneamente a disposizione di un’altra azienda (distaccataria) per svolgere una determinata attività, pur rimanendo formalmente dipendente della propria azienda (distaccante).
Un esempio può essere un ingegnere software assegnato temporaneamente a un progetto presso un’altra società, rimanendo però dipendente della propria azienda.
Il distacco ha una durata limitata e deve essere motivato da un interesse concreto dell’azienda distaccante.
Durante il periodo di distacco, il potere direttivo – cioè la gestione operativa e organizzativa del lavoratore – passa all’azienda distaccataria, che garantisce la sicurezza sul lavoro.
Il trattamento economico e normativo resta comunque a carico dell’azienda distaccante.
Le tutele per il lavoratore
In entrambe le situazioni, la responsabilità del pagamento della retribuzione resta all’azienda di appartenenza del lavoratore.
Nella trasferta, il lavoratore ha diritto alle indennità previste dal contratto collettivo applicato, nonché al rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e viaggio.
L’azienda, inoltre, deve garantire le condizioni di sicurezza anche fuori sede.
Nel distacco, l’azienda distaccante è tenuta a garantire il trattamento economico e normativo, come se il lavoratore lavorasse nella propria sede.
L’azienda distaccataria, invece, si occupa della direzione operativa e della sicurezza sul luogo di lavoro, assumendosi la responsabilità della corretta organizzazione delle attività e della tutela della salute del lavoratore durante l’esecuzione della prestazione.











