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Revocatoria fallimentare: cos’è e quando si applica

L’azione revocatoria fallimentare è una misura pensata per tutelare i creditori, permettendo di recuperare beni o somme di denaro che il fallito ha cercato di sottrarre o distrarre poco prima della liquidazione giudiziale. Il suo scopo è quello di evitare la distrazione di beni dal passivo fallimentare e fare in modo che tutti i creditori vengano trattati allo stesso modo.
In pratica, essa permette di annullare o rendere inefficaci alcuni atti che il fallito ha compiuto prima della dichiarazione di liquidazione giudiziaria (per esempio pagamenti o vendite di beni fatti in modo sospetto o ingiustificato), che danneggerebbe i creditori.
Lo scopo, dunque, è quello di ricostruire il patrimonio del fallito per avere più risorse con cui pagare tutti i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.

Chi può attivare la revocatoria fallimentare e quando
Solo il curatore fallimentare (cioè la figura nominata dal tribunale per gestire il fallimento), può proporre questa azione.
Secondo l’articolo 69-bis della vecchia Legge fallimentare, oggi recepito nel nuovo Codice della crisi d’impresa, il termine per attivare la procedura di revocatoria è di tre anni dall’apertura della procedura concorsuale, e non oltre cinque anni da quando è stato compiuto l’atto che si vuole revocare.

Quali atti possono essere revocati
Non tutti gli atti del fallito possono essere annullati.

La legge distingue tra:
– atti a titolo gratuito (come donazioni, che usualmente vengono revocate);
– pagamenti e atti a titolo oneroso (come vendite o concessioni di garanzie, che possono essere revocati se il curatore dimostra che chi ha ricevuto il pagamento o il bene sapeva che il fallito era in difficoltà economica).

Usualmente, vengono valutati per la revocatoria tutti gli atti compiuti nell’anno o nei sei mesi prima del fallimento, a seconda della gravità e del tipo di operazione.

Atti esclusi dalla revocatoria
La legge protegge alcuni atti che si presume siano stati fatti in buona fede o comunque utili all’impresa.

Per esempio non possono essere revocati:
– pagamenti fatti nell’ambito della normale attività dell’impresa;
– vendite a prezzo equo di immobili usati come abitazione principale o sede dell’impresa;
– atti eseguiti durante un concordato preventivo o un’amministrazione controllata;
– pagamenti per stipendi di dipendenti o collaboratori;
– pagamenti di debiti legati all’accesso a procedure concorsuali.

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